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  1. GLI OBBLIGHI PREVISTI DAL 1° LUGLIO 2022

Dal 1° luglio 2022 diremo definitivamente addio allo strumento dell’esterometro, introducendo l’obbligo di fatturazione elettronica da e verso l’estero.

Ripercorrendo la cronistoria del sistema di fatturazione elettronica, è utile ricordare che quest’ultimo è diventato obbligatorio dal 1° gennaio 2019.

A partire da tale data, infatti, tutti i possessori di partita Iva – ad eccezione di coloro che usufruiscono di particolari regimi di vantaggio – sono obbligati all’emissione della fattura elettronica, e al loro invio tramite il Sistema di Interscambio (Sdi), gestito dall’Agenzia delle Entrate. Restano fuori dall’obbligo di fatturazione elettronica le operazioni transfrontaliere (UE ed EXTRA-UE) per le quali è previsto l’esterometro, documento con il quale si comunicano i dati di tali operazioni, cioè fatture attive e passive verso o provenienti dall’estero.

È la Legge di Bilancio 2021 (L. 178/2020) che introduce l’obbligo della fatturazione elettronica per le operazioni da e verso l’estero, con conseguente abbandono dello strumento dell’esterometro. Inizialmente previsto per il 1° gennaio 2022, tale obbligo è stato posticipato – attraverso il DL 146/2021 – al 1° luglio 2022, per permettere a tutti gli operatori nazionali di recepire i nuovi adempimenti.

Con il nuovo obbligo si dovranno rispettare le stesse regole della fattura elettronica:

  1. per le operazioni attive (VENDITE), la trasmissione telematica dei dati deve avvenire entro i termini di emissione delle fatture ordinarie o dei documenti che ne certificano i corrispettivi, ossia entro 12 giorni dalla data di effettuazione dell’operazione oppure entro il 15° giorno del mese successivo in caso di fattura differita;
  2. per le operazioni passive (ACQUISTI), la trasmissione telematica dei dati riferiti ai documenti ricevuti deve avvenire entro il 15° giorno del mese successivo al giorno in cui si è ricevuto il documento oppure al giorno di effettuazione dell’operazione.

 

  1. LE MODALITA’ DI TRASMISSIONE TELEMATICA DELLE FATTURE D’ACQUISTO ESTERE

Va ricordato che, fino alla data di entrata in vigore della nuova norma, quando si riceve una fattura da un soggetto passivo estero, basta procedere attraverso l’integrazione della fattura ricevuta con l’aliquota Iva e il relativo importo, se il soggetto fa parte della comunità europea. Se il soggetto passivo è un soggetto extra-UE, invece, bisogna procedere attraverso l’emissione di un’autofattura, in cui viene annotato l’imponibile e aliquota iva. Tali documenti saranno registrati nei relativi registri contabili e archiviati in formato cartaceo. È dovere dell’acquirente italiano eseguire il conteggio dell’IVA, contabilizzando il relativo valore sia nel registro vendite che acquisti (c.d. Reverse charge).

Con i nuovi obblighi, tali operazioni dovranno essere effettuate telematicamente attraverso il Sistema di interscambio. Più esattamente, per quel che riguarda la registrazione delle fatture passive (acquisti) ricevute da operatori esteri, si dovrà procedere attraverso i codici messi a disposizione dall’agenzia delle entrate. In particolare sono previsti nuovi codici di Tipo Documento:

  1. TD17 per l’integrazione/autofattura per acquisto di servizi dall’estero. Si tratta di reverse charge esterno dove il fornitore dei servizi è un soggetto estero residente in UE o extra UE. Il venditore estero emette una fattura che riporta solo l’imponibile. Quando il soggetto italiano riceve questo documento contabile dovrà optare per
    1. integrazione della fattura ricevuta con l’indicazione dell’imponibile, dell’aliquota IVA, dell’importo dell’IVA e il totale della fattura, se il fornitore dei servizi appartiene ad un paese UE;
    2. emissione di un’autofattura con l’integrazione dell’imposta, se il fornitore è di un  paese extra-UE.
  2. TD18 per l’integrazione di acquisto di beni intracomunitari. Anche in questo caso l’acquirente italiano deve procedere all’integrazione della fattura ricevuta dal venditore estero tramite un’annotazione che dichiari l’imponibile, l’aliquota IVA, l’importo dell’IVA e il totale della fattura. Il codice TD18 deve essere utilizzato anche nel caso di acquisti intracomunitari di beni in un deposito IVA.
  3. TD19 per l’integrazione/autofattura per acquisto di beni art. 17, comma 2 del D.P.R. n. 633/1972. Si tratta di acquisto di beni da un soggetto estero, intra-UE o extra-UE, identificato in Italia o con rappresentante fiscale. Anche in questo caso il soggetto italiano deve applicare il reverse charge sulla fattura, emettendo un’autofattura, se il venditore è extracomunitario, o un’integrazione alla fattura ricevuta, se il venditore è comunitario.
  4. TD20 per autofattura di mancata ricezione della fattura o di irregolarità. Esso va utilizzato quando un soggetto IVA italiano acquista da un soggetto intracomunitario e non riceve la fattura oppure la riceve per un importo inferiore al dovuto. L’acquirente italiano, in questo caso, deve provvedere all’emissione di un’autofattura con l’indicazione dell’imponibile corretto e relativa imposta dovuta.

 

  1. LE MODALITA’ DI TRASMISSIONE TELEMATICA DELLE FATTURE EMESSE VERSO L’ESTERO

Per quel che concerne le fatture emesse nei confronti di soggetti esteri, occorre compilare la fattura elettronica inserendo correttamente alcuni dati di seguito riassunti:

  1. Codice destinatario: inserire una sequenza di sette X “XXXXXXX”;
  2. Id Paese: inserire la sigla del paese di destinazione (Es. DE sta per Germania);
  3. Cap: inserire il valore generico “00000”;
  4. Partita Iva: se il cliente è un
    • soggetto passivo intra-UE si dovrà indicare la sua partita iva preceduta dalla sigla del paese in cui ha sede;
    • soggetto passivo extra-UE si dovrà utilizzare il codice “OO99999999999” (2 volte O e 11 volte il numero 9);
    • soggetto privato estero si dovranno semplicemente inserire sette volte lo zero “0000000”;
  5. IdCodice e codice fiscale: si deve inserire un valore alfanumerico identificativo dell’operatore o del consumatore finale, fino ad un massimo di 28 caratteri alfanumerici su cui il SdI non effettua controlli di validità. Con lo stesso valore alfanumerico riportato nell’IdCodice si dovrà compilare la voce codice fiscale;
  6. Natura IVA:
  • N3.1: non imponibili – esportazioni;
  • N3.2 non imponibili – cessioni intracomunitarie;
  • N3.3 non imponibili – cessioni verso San Marino.

Nonostante l’obbligo di fatturazione elettronica sarà introdotto dal 1° luglio 2022, chiunque volesse avvalersi del Sistema di Interscambio per inviare e comunicare le fatture da e verso l’estero, potrà farlo prima dell’entrata in vigore dell’obbligatorietà. L’operatore nazionale, così facendo, sarà esonerato dalla comunicazione dell’esterometro.

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