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Con la legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022) è stata introdotta la possibilità di sanare tutte le cosiddette “irregolarità formali”. L’istituto, infatti, consente a tutti i contribuenti, indipendentemente dall’attività svolta, dal regime contabile adottato e dalla natura giuridica, di regolarizzare le infrazioni, le irregolarità e l’inosservanza di obblighi o adempimenti di natura formale, commesse fino al 31 ottobre 2022, per le quali l’Agenzia delle Entrate ha l’obbligo di irrogare sanzioni di tipo amministrativo una volta che vengono rilevate dagli uffici. Si fa presente che la stessa legge di Bilancio non consente la definizione delle irregolarità formali se la loro violazione sia stata rilevante sulla determinazione della base imponibile, nonché sulla liquidazione e sul pagamento di Iva, Irap, imposte sui redditi e relative addizionali, imposte sostitutive, ritenute alla fonte e crediti d’imposta. In altre parole la violazione non deve aver inciso sulle imposte dovute dal contribuente.

Modalità e Termini

Il legislatore ha permesso al contribuente di aderire alla definizione delle irregolarità formali attraverso il pagamento di una somma pari a euro 200,00 per ogni annualità oggetto di sanatoria, da versare in due rate dall’importo di 100,00 euro ciascuna entro una prefissata scadenza. Sebbene all’inizio il termine ultimo per il versamento della prima rata era previsto per il 31 marzo 2023, lo stesso è stato modificato dall’art. 19, comma 1, lett. a), D.L. 30.03.2023, n. 34, con il quale si posticipa il termine per il versamento della prima rata al 31 ottobre 2023. Resta invariato, invece, il termine entro cui si dovrà versare la seconda rata, fissato al 31 marzo 2024. Il versamento delle somme dovrà avvenire tramite modello F24. Per consentire il loro versamento è stato istituito il seguente codice tributo:  TF44 – REGOLARIZZAZIONE VIOLAZIONI FORMALI – Articolo 1, commi da 166 a 173, legge n. 197/2022 Come già anticipato precedentemente, la somma una tantum di euro 200,00 fa riferimento ad una singola annualità. Motivo per cui qualora si voglia procedere alla sanatoria di uno o più esercizi, oltre al sopracitato codice tributo, dovrà essere indicato anche l’anno cui si fa riferimento.
Figura 1 Es.: Versamento della prima rata per 4 per gli anni 2019 2020 2021 2022

Non è chiaro, invece, se la definizione agevolata possa essere oggetto di compensazione. Ci si è più volte chiesto, infatti, se eventuali crediti d’imposta a disposizione del contribuente potessero essere utilizzati in compensazione delle somme dovute per l’adesione alla definizione agevolata. Sebbene la norma ricalca, nel contenuto, l’analoga regolarizzazione disposta con l’articolo 9 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, per la quale era stato emanato un provvedimento da parte dell’Agenzia delle Entrate (prot. N. 62274/2019) che vietava la compensazione per l’adesione alla sanatoria, sembrerebbe che la stessa non preveda alcun divieto di compensazione poiché non espressamente vietato. A conferma di quanto sostenuto vi è, ad esempio, il comma 220 della stessa legge di Bilancio con il quale il legislatore non solo disciplina le modalità di versamento delle somme dovute per la regolarizzazione dell’omesso o carente versamento dei tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate, ma anche vieta esplicitamente – ai sensi dell’ articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 – la compensazione. Seguendo, quindi, il principio giuridico secondo cui ubi lex voluit, dixit, ubi noluit, tacuit, l’interpretazione più corretta sembrerebbe quella di poter utilizzare i crediti d’imposta in compensazione della sanatoria. In ogni caso, considerata la somma non eccessivamente onerosa attraverso la quale è possibile sanare situazioni che comporterebbero sanzioni molto più gravose per il contribuente, è consigliabile procedere con il pagamento delle somme anziché con la loro compensazione on d’evitare qualsiasi rischio interpretativo della norma che comporterebbe la revoca della definizione stessa.

Irregolarità sanabili

L’Agenzia delle entrate, attraverso la circolare del 27 gennaio 2023 n. 2/E, pone le linee guida sugli errori formali oggetto della definizione, distinguendoli dalle violazioni sostanziali, cioè quelle violazioni che incidono sulla determinazione dell’imponibile, dell’imposta o sul pagamento del tributo. Si tratta, quindi, di quelle irregolarità e di quelle omissioni per le quali, non essendoci un mancato, tardivo o errato versamento di un tributo sul quale poter riproporzionare la sanzione, il legislatore ha previsto l’irrogazione di sanzioni amministrative entro limiti minimi e massimi oppure in misura fissa. Con la stessa circolare, l’Agenzia delle entrate stila un elenco, a titolo esemplificativo, di quelle che possono essere le violazioni definibili ai sensi del comma 166:

1. presentazione di dichiarazioni annuali redatte non in conformità ai modelli approvati ovvero errata indicazione o incompletezza dei dati relativi al contribuente;

2. omessa o irregolare presentazione delle liquidazioni periodiche Iva , soltanto nel caso in cui la violazione non ha avuto effetti sulla determinazione e sul pagamento del tributo (c.d. violazione sostanziale);

3. omessa, irregolare o incompleta presentazione degli elenchi Intrastat;

4. irregolare tenuta e conservazione delle scritture contabili, se la violazione non ha prodotto effetti sull’imposta dovuta;

5. omessa restituzione dei questionari inviati dagli uffici fiscali o dalla Guardia di finanza ovvero loro restituzione con risposte incomplete o non veritiere;

6. omissione, incompletezza o inesattezza della dichiarazione d’inizio o variazione dell’attività ovvero della dichiarazione per l’identificazione ai fini Iva;

7. erronea compilazione della dichiarazione di intento degli esportatori abituali che ha determinato l’annullamento della dichiarazione già trasmessa invece della sua integrazione;

8. violazione del principio di competenza fiscale, sempre che non incida sull’imposta complessivamente dovuta nell’anno di riferimento;

9. tardiva trasmissione delle dichiarazioni da parte degli intermediari;

10. irregolarità od omissioni compiute dagli operatori finanziari;

11. omessa o tardiva comunicazione dei dati al Sistema tessera sanitaria;

12. omessa comunicazione della proroga o della risoluzione del contratto di locazione soggetto a cedolare secca;

13. violazione degli obblighi inerenti alla documentazione e registrazione delle operazioni imponibili ai fini Iva, quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo, nonché delle operazioni non imponibili, esenti o non soggette a Iva, quando la violazione non rileva neppure ai fini della determinazione del reddito;

14. detrazione dell’Iva applicata in misura superiore a quella dovuta a causa di un errore di aliquota e, comunque, assolta dal cedente o prestatore;

15. irregolare applicazione delle disposizioni concernenti l’inversione contabile, in assenza di frode e a condizione che l’imposta risulti assolta, anche se irregolarmente;

16. omesso esercizio dell’opzione nella dichiarazione annuale, sempre che si sia tenuto un comportamento concludente conforme al regime contabile o fiscale scelto, a meno che si tratti di opzione da comunicare con la dichiarazione presentata nel primo periodo di applicazione del regime opzionale, la cui omissione è sanabile con l’istituto della remissione in bonus;

17. mancata iscrizione al Vies, l’archivio in cui bisogna essere inclusi per poter effettuare operazioni intracomunitarie.

Si fa presente, come già anticipato in precedenza, che le irregolarità sopra descritte sono meramente esemplificative e che tale elenco, quindi, non costituisce un elenco esaustivo né tanto meno tassativo. La regolarizzazione avviene, oltreché con il versamento dell’importo di euro 200,00, con la rimozione dell’irregolarità o dell’omissione entro la data del 31.03.2024. In ogni caso, qualora le irregolarità non dovessero essere rimosse entro tale data per “giustificato motivo”, la sanatoria produce comunque i suoi effetti se le irregolarità vengono rimosse entro il termine di 30 giorni dalla data di ricezione di invito da parte dell’Agenzia delle entrate contenente la segnalazione per violazione formale1. In assenza di una definizione ufficiale di giustificato motivo da parte dell’amministrazione finanziaria, si consiglia fortemente di rimuovere le irregolarità non oltre la data del 31.03.2024. Infine non vi è alcun obbligo di procedere alla rimozione dell’irregolarità quando non è possibile e/o non è necessario. E’ il caso, ad esempio, delle violazioni riguardanti l’errata applicazione dell’inversione contabile le quali non fanno sorgere in capo all’obbligato alcun onere tributario.

Irregolarità non sanabili

Sempre la circolare del 27 gennaio 2023 n. 2/E dell’Agenzia delle entrate chiarisce le irregolarità che non sono oggetto di definizione. Oltre che per le violazioni sostanziali, non è possibile definire le violazioni formali riguardanti altri ambiti impositivi, diversi da imposte dirette, Iva e Irap, come ad esempio le imposte di registro e di successione. Non è possibile, inoltre, avvalersi della definizione per:

1. le violazioni formali oggetto di rapporto pendente al 1° gennaio 2023, ma in riferimento al quale è intervenuta pronuncia giurisdizionale definitiva o altre forme di definizione agevolata in data antecedente al versamento della prima rata dovuta per la regolarizzazione;

2. gli atti di contestazione o irrogazione delle sanzioni emessi nell’ambito della procedura di collaborazione volontaria (c.d. voluntary disclosure);

3. l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dall’Italia;

4. le violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale, in particolare, di compilazione del quadro RW e quelle concernenti l’Ivie e l’Ivafe nonché, nello stesso ambito, le violazioni dell’obbligo di comunicazione da parte degli intermediari bancari e finanziari e degli operatori finanziari;

5. le omesse comunicazioni necessarie a perfezionare alcuni tipi di opzione o l’accesso ad agevolazioni fiscali, per le quali è previsto l’istituto della remissione in bonus come ad esempio, la comunicazione all’Enea dei dati relativi agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici per poter fruire della detrazione d’imposta sulle relative spese.

Conclusioni

Il Legislatore, per la seconda volta nel giro di pochi anni, ha previsto questo istituto per consentire ai contribuenti, indipendentemente dalla natura giuridica, di regolarizzare eventuali errori e/o violazioni formali commessi, che non abbiano inciso sulla determinazione della base imponibile. Sicuramente, come ogni definizione, essa costituisce una buona opportunità per i contribuenti di sanare eventuali errori commessi nell’arco dei periodi precedenti poiché, considerata la complessità del nostro sistema fiscale combinato agli innumerevoli adempimenti burocratici, è facile incorrere in errori di tipo formale. Rappresentano, comunque, uno spunto di riflessione le motivazioni per cui l’amministrazione finanziaria, periodicamente, fa ricorso a questo istituto per sanare le irregolarità commesse dai contribuenti. Con molta probabilità ciò è determinato dalla difficoltà di rilevare d’ufficio tali irregolarità che quindi, se non rilevate, causerebbero una mancata entrata per le casse dello Stato. Al di là di ogni supposizione, qualora si abbia il dubbio di aver commesso una irregolarità formale, è sempre consigliabile aderire alla sanatoria.

Note

1 Si fa riferimento alla circolare dell’Agenzia delle entrate del 15 maggio 2019 n. 11/E alla quale rinvia nei contenuti la stessa Agenzia per tutto ciò che non è esplicitamente riportato nella circolare 27 gennaio 2023 n. 2/E.

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