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PREMESSA

Nel nostro regime fiscale di tassazione delle società, la società a responsabilità limitata gode di un particolare regime “duale”, ovvero può essere tassata per via diretta (IRES), scontando un’imposta con aliquota del 24% (Legge di Stabilità del 2016  – Legge n. 208 del 28 dicembre 2015), o per via indiretta “per trasparenza”, con tassazione direttamente in capo ai singoli soci (articoli 115 e 116 del TUIR).

  1. TASSAZIONE ORDINARIA DEGLI UTILI E DEI DIVIDENTI NELLE SRL

Nel caso in cui la tassazione è quella del regime ordinario del 24%, attraverso l’IRES calcolata nella dichiarazione dei redditi, gli stessi utili, già così tassati, vedranno una ulteriore tassazione nel caso della successiva distribuzione ai soci sottoforma di dividendi. In particolare, per i soci persone fisiche non in regime di impresa, i dividendi sconteranno una ritenuta alla fonte a titolo definitivo pari al 26% (L. n.205 del 27 dicembre 2017 – Legge di Stabilità del 2018) e pertanto i dividendi non confluiranno nella dichiarazione dei redditi individuale. Nel caso in cui, invece, l’assetto societario della SRL è composto da persone fisiche in regime d’impresa, da società di persone o da società di capitali le regole sono le seguenti:

  1. a) persone fisiche operanti in regime di impresa (ditte individuali), la tassazione è effettuata su base progressiva Irpef, sulla base imponibile del 58,14% (ovvero, esenzione del 41,86%). Su tale base imponibile si applicheranno le ordinarie aliquote previste per i soggetti IRPEF;
  2. b) Società di persone anche in questo caso la tassazione è effettuata su base progressiva Irpef, sulla base imponibile del 58,14% (ovvero, esenzione del 41,86%). Su tale base imponibile si applicheranno le ordinarie aliquote previste per i soggetti IRPEF;
  3. c) se socio della SRL è a sua volta una società di capitale (spa, srl), i dividendi saranno esentati da tassazione per il 95% e solo il restante 5% contribuirà a formare la base imponibile della società madre.

 

  1. IL REGIME DELLA TRASPARENZA FISCALE

L’opzione per la c.d. “trasparenza” è disciplinata dagli articoli 115 e 116 del TUIR e consente di imputare a ciascun socio il reddito della società, in base alla loro percentuale di partecipazione all’utile, a prescindere dalla effettiva distribuzione. Cambia quindi il regime di tassazione: il reddito, infatti, anziché essere tassato una volta come utile della società (IRES) e una seconda volta nell’ipotesi di distribuzione ai soci secondo le regole esposte in precedenza, viene direttamente imputato “per trasparenza” in capo a ciascun socio. Non sempre è possibile optare per la trasparenza, in particolare, bisogna distinguere due casi.
Nel primo caso, ovvero quando i soci siano esclusivamente società di capitali, i requisiti per l’accesso a regime di trasparenza sono i seguenti:

  • Ciascun socio deve possedere una percentuale del diritto di voto esercitabile nell’assemblea generale e di partecipazione agli utili non inferiore al 10 per cento e non superiore al 50 per cento;
  • i soci partecipanti non devono fruire della riduzione dell’aliquota dell’imposta sul reddito delle società;
  • la società partecipata non deve esercitare l’opzione di cui agli articoli 117 e 130 del TUIR (disciplina del gruppo di imprese controllate).

Nel secondo caso invece disciplinato dall’art. 116 del TUIR come “opzione per società a responsabilità limitata a ristretta base proprietaria”, i requisiti sono i seguenti:

  • La compagine sociale deve essere costituita solo da persone fisiche;
  • Il numero dei soci non deve essere superiore a 10 o a 20 nel caso di società cooperativa;
  • Il volume di ricavi non deve essere superiore alla soglia fissata per gli Indicatori di Sostenibilità Economica (ISA).

L’opzione, in entrambi i casi, ha validità per tre anni e la SRL che vuole avvalersi di tale facoltà deve dare apposita indicazione nel quadro OP sezione III del modello unico Redditi Società di Capitali. Tutti i soci devono preventivamente inviare una raccomandata A\R alla società dove esprimono la loro volontà di voler applicare il regime della trasparenza. La mancata comunicazione, anche da parte di un solo socio, rende inefficace l’opzione.

  1. VALUTAZIONE DI CONVENIENZA

Occorre precisare che non sempre è conveniente l’opzione per il regime di trasparenza. Infatti, la convenienza per le società a responsabilità limitata di aderire al regime della trasparenza fa parte dell’area di pianificazione fiscale da effettuarsi periodicamente perché da questa può derivare un notevole risparmio fiscale per i contribuenti. Non esiste una regola generale che stabilisca quale sia il regime più conveniente. Al contrario, la valutazione deve essere effettuata singolarmente e bisogna tenere in considerazione alcuni fattori fondamentali che possono influenzare la scelta.

Un primo indicatore è il reddito della società: a parità di altre condizioni, più il reddito della società è elevato (oltre una certa soglia), più è conveniente non esercitare l’opzione. Questo perché l’IRES è un’imposta proporzionale al contrario dell’IRPEF che è progressiva, di conseguenza a redditi via via più elevati corrispondono aliquote medie IRPEF più alte.

Un secondo fattore fondamentale è il numero dei soci che partecipano la società in rapporto alla diluizione della loro quota di partecipazione nella società: a parità di altre condizioni, infatti, più numerosi sono i soci e più è conveniente optare per la trasparenza. Questo perché un numero più alto di soci consentirebbe di ridurre il reddito imputato a ciascuno di essi e quindi di ridurre l’aliquota media IRPEF applicata.

Terza determinante è la percezione di altri utili da parte dei soci: tanto più i soci percepiscono redditi da altre fonti meno è conveniente, a parità di altre condizioni, optare per la trasparenza. In questo caso, nell’ipotesi di adozione del regime di trasparenza, la percentuale di utile della società attribuita a ciascun socio andrà a sommarsi con gli altri redditi che essi percepiscono, facendo così aumentare l’aliquota media IRPEF subita.

In fine, un fattore da tenere in considerazione è la divergenza tra utile civile e utile fiscale: tanto più questi due fattori divergono (in particolare quando l’utile fiscale è più alto di quello civile) tanto meno è conveniente optare per la trasparenza.

  1. L’ATTIVITA’ DI ACCERTAMENTO DELL’AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA

Per completezza, bisogna tenere conto anche delle questioni legate alla possibilità che la società possa subire un accertamento fiscale da parte dell’Amministrazione Finanziaria. Infatti, nell’ipotesi in cui la società adotti il regime fiscale di tassazione ordinario, l’eventuale accertamento fiscale in capo alla SRL, non intacca la posizione dei soci. Pertanto la società rimane l’unico soggetto titolare del debito fiscale nei confronti dell’Erario.                                                                                                                                   Stesso ragionamento non può essere fatto per la SRL “trasparente” perché in questo caso, sono i soci partecipanti a rispondere delle violazioni sul reddito contestate alla società; infatti, in questo caso l’avviso di accertamento viene notificato sia alla società che ai singoli soci. Possiamo dire, quindi, che l’attività accertativa espletata nei confronti della società partecipata non può essere disgiunta da quella dei soci.

  1. CASO PRATICO

Per far comprendere meglio al lettore la differenza tra il regime ordinario delle SRL e quello di trasparenza viene qui presentato un caso molto semplificato:

la società Alfa è una SRL, composta da tre soci (le quote di partecipazione sono riportate nella tabella), tutti persone fisiche non in regime di impresa, con un utile ante imposte di euro 50.000,00.

Vengono riportate due tabelle:

Comparando le due tabelle si può notare come il regime di trasparenza, in questo caso, sia di gran lunga più conveniente del regime ordinario, facendo realizzare ai soci un risparmio fiscale di ben ventisette punti percentuali.

Adesso si riporta un secondo scenario in cui la stessa società, con stesso assetto societario, realizza un utile ante imposte di euro 200.000,00:

Sebbene la scelta ricada ancora sul regime di trasparenza, si può notare come, a fronte di un utile più alto rispetto al primo scenario, il risparmio fiscale realizzato dalla società Alfa sia sceso di dieci punti percentuali. Questo conferma quanto già esposto in precedenza al paragrafo 3 riguardo l’aumento dell’utile.

Bisogna però prestare attenzione. Questo è un caso molto semplificato ed in realtà i casi pratici da valutare sono molto più complessi, in quanto occorre tenere in considerazione più variabili contemporaneamente (es. la volontà dei soci di distribuire l’utile, percezione dei soci di altri utili, numero dei soci ecc.…).

A tutto ciò si deve aggiungere anche la questione dell’accertamento discussa nel paragrafo precedente. Alcuni soggetti potrebbero anche essere ben disposti a “sacrificare” parte del risparmio fiscale per non subire  alcuna conseguenza personale in caso di accertamento dell’amministrazione finanziaria. Da qui si evince che, la scelta di optare per un regime piuttosto che un altro, oltre ad avere implicazioni di carattere meramente matematico, dipende in modo non secondario dalle preferenze individuali dell’imprenditore.

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