In un palcoscenico economico mondiale i cui i fari sono sempre più puntati sulla sostenibilità – considerata già il più importante driver dello sviluppo dell’UE dei prossimi anni – è corretto che le imprese italiane puntino maggiore attenzione sull’argomento, considerando la sostenibilità non più un’attività di secondo interesse ma ritenendola fondamentale per lo sviluppo e capace di creare valore per l’impresa.
- COSA SONO
L’Italia è stato il primo paese in Europa ad aver istituito questa forma nuova d’impresa attraverso la Legge di Stabilità del 2016 (art. 1 co 376-384 L. 208/2015). Le società benefit, come qualsiasi società commerciale, svolgono la propria attività economica con lo scopo principale di dividere gli utili tra i soci. Tuttavia, accanto a tale scopo, la legge le impone:
- di operare in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni e attività culturali e sociali, enti e associazioni e altri portatori di interessi, intesi questi ultimi come soggetti o i gruppi di soggetti coinvolti, direttamente o indirettamente, dall’attività delle società benefit (ad esempio lavoratori, clienti, fornitori, finanziatori, creditori, pubblica amministrazione);
- di perseguire una o più finalità di beneficio comune, ossia di perseguire uno o più effetti positivi o la riduzione degli effetti negativi su una o più categorie tra quelle elencate al punto precedente.
La società benefit non va confusa con l’impresa sociale in quanto, contrariamente all’impresa sociale, può distribuire, in forma sia diretta che indiretta, utili o avanzi di gestione oppure fondi e riserve in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori e collaboratori.
- REQUISITI E OBBLIGHI
I requisiti e gli obblighi richiesti affinché si possa essere considerati società benefit sono:
- Oggetto sociale. Nell’oggetto sociale statutario, la società deve indicare le finalità di beneficio comune che intende perseguire.
- Soggetti responsabili. Individuare i soggetti a cui affidare funzioni e compiti per il perseguimento della finalità del beneficio comune. In caso di inosservanza di tali obblighi, è prevista la responsabilità degli amministratori secondo la disciplina prevista dal codice civile per il tipo di società prescelto.
- Relazione Annuale. Gli amministratori devono redigere una relazione annuale relativa al perseguimento del beneficio comune, la quale dovrà contenere:
- a) la descrizione degli obiettivi specifici, delle modalità e delle azioni attuati dagli amministratori per il perseguimento delle finalità di beneficio comune;
b) la valutazione dell’impatto generato, utilizzando lo standard di valutazione esterno e comprendendo le aree di valutazione;
c) una sezione che descriva i nuovi obiettivi della società nell’esercizio successivo.
- VANTAGGI
Le imprese che decidono di adottare questa nuova veste giuridica godono di maggiore visibilità nei confronti di fornitori, banche, investitori, e di facilità di accesso nei mercati, sia nazionali che esteri, i quali premiano le scelte di responsabilità, sostenibilità e trasparenza, indipendentemente dal settore in cui l’azienda opera.
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